Comuni Italiani Art. 14 - Collaborazione e Cooperazione. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 14 - Collaborazione e Cooperazione
1. Il comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali della provincia caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali e da comuni tradizioni storiche e culturali, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, per un armonico sviluppo e una concreta cooperazione e pianificazione urbanistica e territoriale.

2. In armonia con lo spirito della Costituzione, il comune intrattiene relazioni culturali e sociali con altre comunità locali italiane ed estere, anche attraverso forme di cooperazione, scambi e gemellaggi, al fine di perseguire la solidarietà e lo sviluppo dei popoli, apportando il proprio contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo.

3. Il comune, componente dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, concorre, altresì, a sviluppare i rapporti comunitari ed internazionali e fa propri i principi federalistici per la costruzione dell'unione europea nella prospettiva di un sistema delle autonomie territoriali che contribuisca allo sviluppo di una società libera e democratica.

 
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