1. Il comune può partecipare alla costituzione di un consorzio con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 85 del presente statuto, in quanto compatibili. 2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. 3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso. 4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. La convenzione e lo statuto del consorzio devono prevedere la figura del direttore con espressa responsabilità gestionale, nonchè l'organo di revisione dei conti. 7. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio. |