1. La durata in carica del consiglio č stabilita dalla legge. 2. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 3. La legge disciplina i casi di scioglimento anticipato del consiglio comunale. Nell'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b) n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, necessitano le dimissioni concomitanti di almeno la metā dei consiglieri assegnati. Al perfezionarsi di tale ipotesi il segretario generale, prima della trasmissione degli atti alla prefettura, dā comunicazione scritta al sindaco ed ai consiglieri comunali, ai quali operativamente non competono ulteriori adempimenti. 4. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco determinano lo scioglimento del consiglio, che, nel caso di specie, rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alla predetta proclamazione le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. |