1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. 2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia. 3. Il sindaco, il segretario generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono fare la denuncia al procuratore generale della corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. 4. L'obbligo di denuncia per fatto dannoso imputabile ad un amministratore od agli organi collegiali compete singolarmente ad altri amministratori, ai soggetti indicati nel precedente comma ed al collegio dei revisori. 5. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco. |