1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge. 2. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente: a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; b) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i settori; c) riferisce alla giunta comunale sul funzionamento dei settori. d) sovrintende all'attuazione dei provvedimenti; e) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi; f) riceve l'atto di dimissioni del sindaco e dei consiglieri e le richieste dei consiglieri di trasmissione al Comitato regionale di controllo delle deliberazioni della giunta; g) roga i contratti nell'esclusivo interesse del comune. 3. Il segretario generale esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Il segretario generale è tenuto altresì ad esprimere il parere di cui al precedente comma sulla formazione dell'atto consiliare, seduta stante ove possibile e prima della votazione, tenendo conto delle indicazioni emerse dal dibattito e delle eventuali modifiche od integrazioni. 5. Qualora le modifiche od integrazioni alla proposta di deliberazione all'esame del consiglio impediscano al segretario generale di esprimersi seduta stante per la loro complessità, il presidente della seduta rinvia l'argomento a successiva adunanza. 6. Il segretario generale provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legge e dallo statuto. |