1. La durata in carica del sindaco è stabilita dalla legge. 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. A tal fine si considera compiuto anche il mandato che, per qualunque causa, abbia avuto durata inferiore a quella prevista dalla legge. 3. Il sindaco entra in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti, per gli adempimenti connessi alla funzione di organo responsabile dell'amministrazione. Il sindaco, prestato giuramento dopo la convalida degli eletti, assume anche le funzioni di ufficiale di governo. 4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del sindaco, nonchè nel caso della sua sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi di legge, subentra a pieno titolo il vicesindaco. 5. Le dimissioni del sindaco, ove non siano presentate direttamente in aula consiliare, devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio ed al segretario generale, che devono in via immediata darne formale comunicazione ai consiglieri. Le dimissioni, in tal caso, diventano irrevocabili decorso il termine di venti giorni dalla data di comunicazione ai consiglieri. 6. Il sindaco può ritirare formalmente le dimissioni prima della scadenza del termine dei venti giorni di cui al comma precedente, decorso il quale il consiglio comunale prende atto della irrevocabilità delle dimissioni per i conseguenti effetti di legge. |