1. Il comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione; collabora con gli altri enti per il raggiungimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della regione e della provincia, provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni il comune adotta il metodo della programmazione. 3. I rapporti tra comune e privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza. |