1. Le deliberazioni della giunta comunale adottate con il parere contrario del funzionario responsabile del servizio o del segretario generale devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo. 2. La giunta comunale decide con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti sulla facoltą di sottoporre ciascuna deliberazione adottata al controllo preventivo di legittimitą. 3. Qualora la giunta decida di sottoporre la deliberazione al controllo, la medesima, se dichiarata urgente o immediatamente eseguibile, deve essere trasmessa al Comitato regionale di controllo entro cinque giorni dall'adozione. 4. Le deliberazioni della giunta comunale assunte d'urgenza, salvo ratifica consiliare, in applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 devono comunque essere sottoposte al controllo preventivo di legittimitą con trasmissione al Comitato regionale di controllo entro cinque giorni dall'adozione. 5. Il consiglio, qualora neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti riguardanti i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate. |