1. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti. 2. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi presiede la seduta. 3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti. 4. Al sindaco ed agli assessori, quali componenti della giunta, è applicabile la normativa prevista dall'art. 20 del presente statuto. |