1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. 2. Compie tutti gli atti che per legge o per il presente statuto non sono riservati agli altri organi del comune, al segretario generale ed ai funzionari dirigenti. 3. Riferisce al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo nonchè con apposita relazione annuale sull'attuazione degli indirizzi generali di governo. 4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale. 5. Adotta annualmente il piano esecutivo di gestione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento per le adunanze della giunta comunale. 6. Avvia il procedimento disciplinare a carico dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, applicando le sanzioni previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 7. Delibera in ordine al rimborso delle spese di assistenza legale e tecnica al segretario generale ed ai dipendenti che si siano trovati implicati, in conseguenza di fatti ed atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile o penale, definiti con pronunce passate in giudicato, purchè non ci sia conflitto di interesse con il comune. In ogni caso, in presenza di proscioglimento istruttorio o di sentenza definitiva di assoluzione in sede penale o qualora il procedimento si concluda con l'accertamento definitivo dell'insussistenza di responsabilità, il segretario generale ed i dipendenti hanno diritto di ottenere dal comune il rimborso delle spese di cui sopra. In caso di archiviazione penale, il rimborso è subordinato alla carenza di un conflitto di interesse, da valutarsi in concreto dalla giunta comunale. E' comunque esclusa la possibilità di rimborso in situazioni di contrapposizione giudiziale. |