1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti nei confronti del comune, delle aziende o istituzioni comunali e contabilità loro proprie, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità del coniuge, dei loro parenti o affini sino al quarto grado. 2. I consiglieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1 non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. 3. I consiglieri non possono prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune o delle aziende o istituzioni comunali. |