Comuni Italiani Art. 20 - Obblighi dei Consiglieri. Statuto Comunale di Vercelli (Provincia di Vercelli - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini vercellesi

Statuto Comune di Vercelli

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 20 - Obblighi dei Consiglieri
1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti nei confronti del comune, delle aziende o istituzioni comunali e contabilità loro proprie, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità del coniuge, dei loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. I consiglieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1 non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3. I consiglieri non possono prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune o delle aziende o istituzioni comunali.

 
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