1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente del consiglio, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 2. L'iniziativa della convocazione spetta rispettivamente: a) al presidente del consiglio; b) al sindaco; c) al quinto dei consiglieri assegnati al comune, mediante richiesta scritta al presidente da presentarsi con le forme previste dall'art. 11, comma 3, del presente statuto. 3. In ogni caso la riunione deve aver luogo entro venti giorni dall'avviso di convocazione del presidente o dalla presentazione delle richieste di cui al comma precedente. 4. In caso d'urgenza il presidente può disporre la convocazione del consiglio con un preavviso ai consiglieri di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere rinviata a maggioranza assoluta dei votanti. 5. L'iniziativa della convocazione del consiglio spetta altresì al prefetto, nei casi previsti dalla legge. 6. Le riunioni di seconda convocazione sono disciplinate dalla legge. 7. Alle sedute del consiglio sono invitati i revisori dei conti e, ove necessario e per singoli argomenti, i funzionari responsabili dei servizi. 8. Il regolamento disciplina il funzionamento del consiglio nonchè il procedimento formativo degli atti di competenza. |