1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente statuto continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, i regolamenti in vigore. 2. Le norme sull'ordinamento degli uffici - capo III del presente statuto - dall'art. 11 all'art. 15 sono di immediata applicazione, a far tempo dell'entrata in vigore dello Statuto, dovendo alle stesse adeguarsi contenuti eventualmente difformi dei regolamenti vigenti. 3. Nel caso in cui, nel periodo transitorio, si ravvisi difficoltà applicativa per inconciliabilità tra il contenuto di alcune norme regolamentari e le prescrizioni del capo III del presente Statuto, alla risoluzione provvederà in fase applicativa l'organo deliberante (Consiglio o Giunta) che dovrà dare prevalenza alle norme dello Statuto. 4. Fino alla elezione della prossima giunta l'assessore delegato alle funzioni vicarie è designato dal sindaco, con proprio decreto. 5. Il Consiglio approva, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti previsti dallo stesso. Per i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti vale invece il termine di approvazione fissato dall'art. 59 primo comma della legge 8.6.1990 n. 142. |