1. Il Comune valorizza la partecipazione dei cittadini anche attraverso la costituzione di libere associazioni. Le associazioni comunicano copia dello Statuto ed i nomi delle persone che le rappresentano. 2. Apposita commissione consiliare o, in difetto, i capigruppo valutano le finalità delle associazioni, senza poter fare alcuna discriminazione, e ne annotano la presenza nel registro delle associazioni, tenuto dal Segretario Comunale. 3. I rappresentanti delle associazioni partecipano alla vita del Comune mediante: a) attività consultiva; 1)Il parere, non vincolante, delle associazioni interessate per materia, è richiesto ogni qual volta si debbano deliberare programmi di competenza del consiglio comunale, che abbiano incidenza con lo scopo dell'associazione; 2)Il parere può essere richiesto dalla giunta, sempre alle associazioni interessate in materia, quando debba decidere iniziative, manifestazioni o simili di particolare rilevanza; 3)le associazioni possono chiedere di essere sentite ogni qual volta, indipendentemente dall'iniziativa comunale, ritengano di sottoporre problemi di interesse generale; b) attività partecipativa: 1) i rappresentanti delle associazioni, se numerose, selezionati in ragione della loro importanza, fanno parte delle commissioni speciali costituite in base all'ad. 6 del presente Statuto; c) attività propositive: 1)le associazioni possono sottoporre alla giunta proposte di deliberazioni. La giunta provvede all'esame e decide o di farle proprie o di respingerle, motivando in tal caso le ragioni. |