1. Il Revisore dei conti è organo ausiliario del comune. La sua durata in carica è regolata dalla legge. 2. Il Revisore è eletto dal consiglio comunale. L'elezione, le cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza e le responsabilità del Revisore, sono previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni. 3. Il compenso spettante al revisore è stabilito con la deliberazione di nomina, e dagli adeguamenti successivi, secondo la normativa vigente. 4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza naturale prevista. |