1. La conferenza di servizi rappresenta per il Comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza. 2. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 3. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. 4. Le decisioni della conferenza di servizi sono valide e producono effetti se assunte a maggioranza delle amministrazioni intervenute. 5. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dell'amministrazione stessa. 6. Tale equivalenza di assenso non è ammessa qualora, entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della seduta della conferenza, l'amministrazione interessata comunichi il proprio motivato dissenso. Il termine dei 20 (venti) decorre, per la pubblica amministrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione del comune sulle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 7. Il Comune potrà sempre definire, attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. |