Comuni Italiani Art. 60 - Referendum. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi

Statuto Comune di Valperga

Parte III - Partecipazione Popolare
Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 60 - Referendum
1. Il referendum può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza del Comune di Valperga.

2. Il referendum non è ammesso:
a) in materia di imposte , tasse, rette e tariffe;
b) per gli atti di designazione, nomina e revoca;
c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune e dei suoi enti strumentali.

3. Il quesito referendario deve rispondere ai requisiti di chiarezza ed omogeneità.

4. Il referendum può essere indetto a iniziativa di:
a) un numero di elettori del Comune di Valperga non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali,
b) il consiglio comunale.

5. Quando la consultazione referendaria riguarda la revoca o la modifica di un atto amministrativo, fatta eccezione per i referendum concernenti regolamenti del comune, atti di pianificazione urbanistica generale od esecutiva, piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, piani per la disciplina del traffico e dei trasporti, la richiesta deve essere presentata al Sindaco entro sessanta giorni dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo. Le operazioni di voto si svolgeranno entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta.

6. La richiesta di referendum è avanzata da un comitato promotore composto di almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che cura la raccolta delle firme.

7. L'amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme presso la segreteria del comune. Il comitato promotore può organizzare ulteriori punti di raccolta. Tutte le firme devono essere autenticate.

8. Al comitato promotore vanno notificate tutte le determinazioni del comune concernenti la richiesta di referendum.

9. L'ente può adottare apposito regolamento per la ulteriore disciplina della consultazione referendaria.

 
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