1. Il Sindaco rappresenta l'ente ed assicura l'unità dell'attività politicoamministrativa. 2. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del comune, esercita i poteri e le altre attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge. 4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune approvati dal consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Sindaco, in particolare: a) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive; b) nomina, su proposta del direttore generale, se nominato, ovvero del Segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi; provvede, avvalendosi dell'apposito nucleo di valutazione, alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce, in caso di esigenze effettive, incarichi di collaborazione esterna e di consulenze ad alto contenuto di professionalità. Tali incarichi, limitati al mandato politico-amministrativo, dovranno essere conferiti con convenzione che stabilisca il termine e gli obiettivi da raggiungere; c) risponde, personalmente o con delega all'Assessore competente per materia, alle interrogazioni od alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri, fornendo in forma esauriente tutte le informazioni, dati ed altri elementi e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento; d) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente. 5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al comune. La sovraintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il sindaco, in particolare: a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente; b) non può avocare a sè, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, salvo che, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d'inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, nominare un "commissario ad acta" per surrogare gli organi burocratici nell'adozione degli atti di loro competenza; c) promuove, tramite il direttore generale, se nominato, ovvero il Segretario comunale, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi ed acquisisce, presso gli stessi, informazioni, anche riservate; d) in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici. 6. Il Sindaco può delegare agli assessori le attribuzioni indicate al comma precedente del presente articolo. 7. Il Sindaco organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l'esame preliminare di proposte funzionari alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione. |