Comuni Italiani Art. 41 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi

Statuto Comune di Valperga

Parte II - L'Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - La Giunta Comunale
Sezione I - Composizione - Nomina - Cessazione
Art. 41 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il Sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

 
Altri Articoli:
Art. 42 - Dimissioni degli Assessori
Art. 40 - Durata - Decadenza - Cessazione
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