1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metā dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata. 2. Nella seduta di seconda convocazione č sufficiente, per la validitā dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco. 3. Le deliberazioni per le quali č richiesto un "quorum" particolare sono assunte in conformitā alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia. 4. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri. 5. Non concorrono a determinare la validitā della seduta: a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi; b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione; c) i Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto; d) gli Assessori non Consiglieri 6. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi, hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento. Il regolamento stabilisce le modalitā con cui i consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale. |