Art. 27 - Obbligo di Astensione. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi
Statuto Comune di Valperga
Parte II - L'Ordinamento Istituzionale del Comune Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 27 - Obbligo di Astensione
1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.