1. Il consiglio comunale è il principale organo del Comune e rappresenta l'intera comunità. 2. Al consiglio comunale compete, in modo esclusivo, fissare l'indirizzo di politica amministrativa, elaborare il programma di politica sociale, territoriale ed economica del comune e di controllarne i tempi e i modi d'attuazione. 3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto. 4. L'esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al consiglio comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge. 5. Il consiglio definisce gli indirizzi ai quali si dovrà attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune nell'arco temporale del mandato politico-amministrativo. Il regolamento sostanzia le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per ciascuna nomina, le caratteristiche che devono possedere i soggetti per consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all'ente strumentale. 6. Nell'esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari-opportunità. |