1. Le dimissioni dei Consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, con le modalità previste dalla legge. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, qual risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del consiglio. 2. Il seggio che, durante la legislatura, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. 3. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di Consigliere comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge. |