Comuni Italiani Art. 20 - Doveri dei Consigliere. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi

Statuto Comune di Valperga

Parte II - L'Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo I - I Consiglieri Comunali
Art. 20 - Doveri dei Consigliere
1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, se costituite, delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a n. 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio, su istanza di un consigliere o di un qualunque elettore del Comune.

4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal consiglio comunale decorso il termine di dieci giorni dalla data di notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questo abbia presentato adeguate giustificazioni.

5. Il Consigliere comunale, nei casi stabiliti dalla legge, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

6. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Poteri del Consigliere
Art. 19 - Il Consigliere Comunale
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