1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere erogati in economia, può disporre: a) la costituzione di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; b) la partecipazione a consorzi o a società a prevalente capitale pubblico; c) la stipula di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio; d) la concessione a terzi quando esistono particolari ragioni tecniche ed economiche; e) la costituzione di apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale; f) può individuare ogni altra forma o soluzione che sia consentita dalla legge e possa produrre per il Comune effettivi vantaggi.2. Il Comune, nella scelta della forma di gestione dei servizi, accorda la propria preferenza al regime della concessione soprattutto quando il servizio può essere svolto da cooperative, associazioni di volontariato, imprese o altri soggetti privati privi di ogni fine di lucro. 3. Qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di soggetti pubblici, di società cooperative e di imprese e società private, il Comune può decidere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune. 4. Nella disciplina della istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e di convenzioni con le associazioni di volontariato e cooperative aventi scopi sociali ed ogni altra organizzazione privata a contenuto sociale senza fini di lucro. |