Comuni Italiani Art. 43 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Valgioie (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valgioiesi

Statuto Comune di Valgioie

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo IV - Procedimento Amministrativo
Art. 43 - Difensore Civico
1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Con apposito regolamento potranno essere disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi d'intervento del difensore civico.

3. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti con questo e con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo.

 
Altri Articoli:
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Art. 42 - Determinazione del Contenuto dell'Atto
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