Comuni Italiani Art. 37 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Valgioie (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valgioiesi

Statuto Comune di Valgioie

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III - Modalitą di Partecipazione - Difensore Civico
Art. 37 - Diritto di Informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti pił importanti, individuati dal regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Istanze
Art. 36 - Accesso agli Atti
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