1. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente Statuto continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, i regolamenti in vigore. 2. Le norme sull'ordinamento degli uffici - capo III dei presente Statuto dall'art. 11 all'art. 15 sono di immediata applicazione, a far tempo dell'entrata in vigore dello Statuto, dovendo alle stesse adeguarsi contenuti eventualmente difformi dei regolamenti vigenti. 3. Nel caso in cui, nel periodo transitorio, si ravvisi difficoltà applicativa per inconciliabilità tra il contenuto di alcune norme regolamentari e le prescrizioni dei capo III dei presente Statuto, alla risoluzione provvederà il Consiglio comunale con apposito atto deliberativo che, ove possibile, dovrà essere diretto a dare prevalenza alle norme dello Statuto. 4. Fino alla elezione della prossima Giunta l'Assessore delegato alle funzioni vicarie è designato dal Sindaco, con proprio decreto. |