Comuni Italiani Art. 7 - Sedute. Statuto Comunale di Trausella (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini trausellesi

Statuto Comune di Trausella

Capo II - Organi Elettivi
Art. 7 - Sedute
1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco su autonoma iniziativa oppure quando lo richieda la Giunta municipale o almeno un quinto dei Consiglieri.

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno tre giorni prima della data stabilita, salvo quando si tratti di approvare i bilanci, preventivo e consuntivo - le cui sessioni sono definite ordinarie - nonché i regolamenti di cui all'art. 3, primo comma del presente Statuto per le cui sedute la convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.

3. Nei casi d'urgenza si procede ai sensi dei quarto comma art. 125 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, norma applicabile unitamente a quelle non abrogate.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni palesi.

5. Si procede in seduta non pubblica quando il Consiglio debba esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona sempreché la pubblicità possa recare lesione all'onorabilità della persona o possa influenzare la libera espressione di giudizi.

6. Si procede a scrutinio segreto quando l'oggetto della deliberazione riguardi persone.

7. Il regolamento disciplina la formazione dei gruppi consiliari.

8. l capigruppo, oltre all'esercizio delle funzioni conferite per legge, sono riuniti dal Sindaco per l'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.

9. Essi sono sentiti quando, nel corso delle sedute consiliari, sorgano problemi interpretativi sull'applicazione del regolamento.

10. l Consiglieri esercitano le funzioni connesse al mandato sia concorrendo alla formazione della volontà sui punti oggetto di deliberazione, sia mediante la facoltà ad essi concessa di proporre punti all'ordine dei giorno, su materie di competenza consiliare.

11. La funzione di controllo dei Consiglieri si esercita anche mediante la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

12. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a due consecutive sedute ordinarie è dichiarato decaduto.

13. Qualora la giustificazione non sia inserita nel verbale della seduta, il Sindaco contesta all'interessato la proposta di decadenza con termine di dieci giorni per fornire le deduzioni.

14. Sulla decadenza si pronuncia il Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
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