Comuni Italiani Art. 3 - Regolamenti. Statuto Comunale di Trausella (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini trausellesi

Statuto Comune di Trausella

Capo I - Ordinamento del Comune
Art. 3 - Regolamenti
1. Oltre a quelli imposti da legge su specifiche materie, il Comune è dotato dei regolamenti:
a) sul funzionamento dei Consiglio comunale e sulla partecipazione;
b) sulla gestione dei pubblici servizi;
c) sul funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, con l'allegata pianta organica dei personale;
d) sulla contabilità e per la formazione dei contratti.

2. Il regolamento sul funzionamento degli uffici contiene apposita parte per definire quanto la legge 7 agosto 1990, n. 241 demanda alle determinazioni delle singole pubbliche amministrazioni.

3. Quando se ne manifesti esigenza od opportunità, il Comune potrà approvare altri regolamenti.

4. Il regolamento, approvato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo pretorio, da effettuare dopo la scadenza dei termine di pubblicazione della deliberazione e dopo l'esecutività della stessa.

5. Della approvazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il Consiglio comunale approva i regolamenti di cui al primo comma, e loro modificazioni, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

7. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il regolamento è approvato, in successiva seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

8. l regolamenti dovranno tener conto dei principio stabilito all'art. 2 dei presente Statuto e tendere alla loro armonizzazione funzionale con quelli della Comunità Montana, con particolare riguardo:
a) alla delegabilità per la gestione dei servizi;
b) alla costituzione di uffici, tecnici e/o amministrativi, di livello comunitario, ove ciò sia compatibile con la vigente normativa;
c) alla delegabilità dell'esercizio di funzioni di programmazione, essenzialmente urbanistica.

9. Il Comune può subordinare la delega a condizioni e prescrizioni al cui rispetto la Comunità Montana, che accetti, rimane vincolata.

10. Il conferimento della delega alla Comunità non deve essere motivato se non in punto della convenienza economico-funzionale della scelta.

11. l regolamenti non compresi tra quelli dei primo comma sono approvati con la procedura stabilita dalla legge da cui derivano o, in mancanza, secondo le norme sulla generalità delle deliberazioni, fermo quanto stabilito dal quarto e quinto comma dei presente articolo.

 
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