1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse modalità previste dalla legge e dal presente Statuto. 2. Il Comune provvede alla gestione singola dei servizi: a) in economia, ai sensi lett. a), comma 3. art. 22 legge 142/1990; b) in concessione a terzi, ai sensi lett. b) art. 22 legge 142/1990. 3. Il Comune provvede alla gestione associata dei servizi mediante: a) delega alla Comunità Montana di appartenenza; b) le convenzioni, ai sensi art. 24 legge 142/1990; c) i consorzi, ai sensi art. 25 legge 142/1990. 4. Il Comune può altresì concorrere a costituire il capitale pubblico nelle società per azioni di cui alla lett. e) art. 22 legge 142/1990, in partecipazione con altri Enti pubblici territoriali. 5. Le convenzioni, gli atti di delega alla Comunità Montana, di adesione ai concorsi e quelli di partecipazione alle società per azioni sono deliberati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. |