Comuni Italiani Articolo 9 - Titolari dei diritti di partecipazione. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e di Informazione
Articolo 9 - Titolari dei diritti di partecipazione
1. I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.

2. Il Regolamento sui diritti di partecipazione potrà prevedere forme di partecipazione per i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Il Consiglio Comunale potrà altresì prevedere specifiche consultazioni degli stessi e di soggetti i quali, pur non risiedendo a Torino, siano interessati all'oggetto della consultazione per motivi continuativi di lavoro, studio, domicilio.

3. La Città di Torino, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.

 
Altri Articoli:
Articolo 10 - Associazioni e forme organizzate di partecipazione
Articolo 8 - Cittadinanza Onoraria e Sigillo Civico
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