1. La copertura dei posti dirigenziali avviene attraverso le modalità previste dalla legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero, in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato, secondo quanto disposto dal successivo art. 69. |