Comuni Italiani Articolo 51 - Competenze proprie. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo IV - Circoscrizioni
Articolo 51 - Competenze proprie
1. Le Circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i servizi di base. Essi sono i servizi attinenti alla popolazione e al territorio circoscrizionale e sono individuati dal Regolamento del Decentramento nell'ambito dei seguenti settori:
a) socio assistenziale;
b) scolastico e parascolastico;
c) sport e tempo libero;
d) biblioteche decentrate;
e) manutenzione ordinaria dei lavori pubblici: a tal fine in ogni circoscrizione verrà istituita una ZIM - Zona di Intervento Manutentivo. L'Ufficio Tecnico del Comune provvederà a redigere l'elenco delle grandi opere di interesse cittadino, la cui manutenzione non verrà trasferita alle Circoscrizioni.

2. Le Circoscrizioni gestiscono il patrimonio edilizio afferente ai servizi di loro competenza, ad esse assegnato, e ne programmano, organizzano e gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Le funzioni di indirizzo del Comune sono esercitate attraverso atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale.

 
Altri Articoli:
Articolo 52 - Competenze delegate
Articolo 50 - Giunta Circoscrizionale
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