1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad un massimo di quattordici, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori devono possedere i requisiti ed essere esenti dalle cause di incompatibilità previste dalla legge. 2. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche. 3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge. 5. Gli Assessori esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private. 6. Gli Assessori sono invitati, prima della comunicazione dell'intervenuta nomina al Consiglio Comunale, e annualmente, a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale e, previo richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. 7. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi agli Assessori è disciplinato dalla legge. 8. I casi di decadenza della Giunta o di cessazione dalla carica dei singoli Assessori sono disciplinati dalla legge. 9. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato. 10. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio. |