Comuni Italiani Articolo 32 - Presidenza del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo III - Organi del Comune
Capo I - il Consiglio Comunale
Articolo 32 - Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente, che durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

3. L'elezione del Presidente avviene con iene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

5. ll Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai Regolamenti, non è componente di Commissioni Consiliari Permanenti, alle cui sedute, peraltro, può intervenire.

6. Non può ricoprire la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale chi già ricopra quella di Parlamentare o di Consigliere Regionale o Provinciale. Qualora, nel corso del mandato, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio Comunale vengano eletti alla carica di Parlamentare o di Consigliere Regionale o Provinciale, il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla convalida, provvede alla sua sostituzione.

7. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

 
Altri Articoli:
Articolo 33 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
Articolo 31 - Definizione, adeguamento e verifica delle linee programmatiche
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