Comuni Italiani Articolo 21 - Diritto di accesso. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e di Informazione
Articolo 21 - Diritto di accesso
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge e individuate dal Regolamento dell'accesso.

2. Il Regolamento assicura ai cittadini ed ai residenti, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina le modalità per il rilascio di copie degli atti.

3. E' garantito altresì, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune e delle Circoscrizioni, delle Aziende, Enti, Istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.

4. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietino la divulgazione o consentano il differimento di questa.

5. Le modalità dell'accesso e le relative norme organizzative sono stabilite da apposito Regolamento.

6. Il Comune deve garantire ai cittadini e ai residenti, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni, di cui è in possesso, relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

 
Altri Articoli:
Articolo 22 - Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso
Articolo 20 - Diritto di informazione
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