Comuni Italiani Art. 32 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Quassolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini quassolesi

Statuto Comune di Quassolo

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III - Modalità di Partecipazione
Art. 32 - Diritto di Informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a cị destinati.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Istanze
Art. 31 - Accesso agli Atti
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Quassolo
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Quassolo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Quincinetto Comune di Quagliuzzo Lista