1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. 2. La Giunta opera in modo collegiale, dą attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attivitą propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: a) propone al Consiglio i regolamenti; b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge e dal regolamento di contabilitą ai responsabili dei servizi comunali; c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; d) assume attivitą di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove; f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato; g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; i) autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale; j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui é rimesso l'accertamento della regolaritą del procedimento; l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; m)approva gli accordi di contrattazione decentrata; n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente; o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitą dell'apparato, sentito il direttore generale; p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio; q) approva il Peg nel caso che lo stesso sia previsto dal Regolamento di Contabilitą. |