Comuni Italiani Art. 22 - Composizione. Statuto Comunale di Quassolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini quassolesi

Statuto Comune di Quassolo

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 22 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 2 o un massimo di 4 assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. La scelta del numero di assessori tra il minimo e il massimo previsto è operata dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Nomina
Art. 21 - Giunta Comunale
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