Comuni Italiani Art. 19 - Mozioni di Sfiducia. Statuto Comunale di Quassolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini quassolesi

Statuto Comune di Quassolo

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 19 - Mozioni di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Dimissioni e Impedimento Permanente del Sindaco
Art. 18 - Vicesindaco
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Quassolo
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Quassolo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Quincinetto Comune di Quagliuzzo Lista