Comuni Italiani Art. 13 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Pramollo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pramollini

Statuto Comune di Pramollo

Titolo I - Organi Istituzionali
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 13 - Consiglieri Comunali
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Ciascun Consigliere comunale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio e a parità di voti il più anziano di età.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate per iscritto al segretario comunale; vanno incluse nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla presentazione e sono irrevocabili.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Gruppi Consiliari
Art. 12 - Commissioni Consiliari
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