Comuni Italiani Art. 40 - Referendum. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi

Statuto Comune di Pinasca

Parte 2
Titolo II - Partecipazione Popolare
Art. 40 - Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ai fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di revisione dello Statuto, di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria durante il periodo dei mandato amministrativo.

3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:
a) il 20% dei corpo elettorale;
b) la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzativi della consultazione.

5. I referendum così indetti non sono validi quando non partecipi la metà più uno degli aventi diritto al voto.

 
Altri Articoli:
Art. 41 - Effetti dei Referendum
Art. 39 - Istanze, Petizioni e Proposte
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