1. In quelle materie di esclusiva competenza locale, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, l'amministrazione può avviare forme diverse di consultazione della popolazione. 2. In particolare le consultazioni, possono svolgersi secondo la forma dei confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. 3. L'organo competente può avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che devono essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale ero audiovisivi. 4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che conseguono da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale deve comunque dare riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche. 5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. |