1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, che siano portatori di interessi diffusi o di alti valori culturali, economici e sociali, o che promuovono attività turistico-ricettive e sportive. 2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi. 3. L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al 1° comma, predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento. |