1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni e attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. 2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge. 3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche di servizio non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo dì società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. 4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento. 5. Ai fini dei cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale. |