Comuni Italiani Art. 26 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi

Statuto Comune di Pinasca

Parte 1
Titolo III - I Servizi
Art. 26 - Servizi Pubblici Locali
1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni e attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche di servizio non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo dì società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

5. Ai fini dei cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

 
Altri Articoli:
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Art. 25 - Personale
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