1- Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. 2- L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione sono regolati da legge, alla quale si fa riferimento in ordine alle modalità di convocazione ed alla validità delle sedute. 3- Ove non sia diversamente disposto le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei Presenti. 4- Il Consiglio Comunale esercita le competenze sugli atti di cui all'art. 32 Legge 8 giugno 1990, n°142. 5- I verbali delle sedute e le deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 6- Il Consiglio Comunale si può avvalere di commissioni permanenti, competenti in settori determinati, e di commissioni speciali, istituite di volta in volta su specifici problemi. 7- Il regolamento sui lavori del Consiglio Comunale stabilisce il numero ed i criteri di composizione delle commissioni permanenti che possono essere costituiti, garantendo la rappresentatività. 8- Le commissioni hanno funzione consultiva e propositiva da esercitare nei termini stabiliti dal regolamento. 9- Il Consiglio Comunale decide, a maggioranza assoluta,quali delle commissioni permanenti individuate nel regolamento abbiano ragione di essere effettivamente costituite. 10- Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali con la partecipazione di persone scelte al di fuori del proprio seno, rappresentative di interessi oggetto di esame. 11- All'atto della costituzione, dovrà essere stabilito l'ambito di operatività ed il termine per concludere i lavori. |