1- Oltre a quelli imposti da legge su specifiche materie, il Comune è dotato dai regolamenti: a)sul funzionamento del Consiglio Comunale e sulla partecipazione; b)sulla gestione dei pubblici servizi; c)sul funzionamento degli Uffici e per l'Esercizio delle funzioni, con l'allegata pianta organica del personale; d)sulla contabilità e per la formazione dei contratti. Il Regolamento sul funzionamento degli uffici contiene apposita parte per definire quanto la legge 7 Agosto 1990, n° 241 demanda alle determinazioni delle singole pubbliche amministrazioni.2- Quando se ne manifesti esigenza od opportunità, il Comune potrà approvare altri regolamenti. 3- Il regolamento, approvato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo la scadenza del termine di pubblicazione della deliberazione e ad avvenuta esecutività della stessa. 4- Della approvazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. 5- Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di cui al primo comma, e loro modificazioni, a maggioranza di due terzi dei propri componenti. 6- Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il regolamento è approvato, in successiva seduta, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. 7- I Regolamenti dovranno tenere conto del principio stabilito all'art. 2 del presente Statuto e tendere alla loro armonizzazione funzionale con quelli della Comunità Montana, con particolare riguardo: a) alle delegabilità per la gestione dei servizi; b) alla costituzione di uffici, tecnici e/o amministrativi, di livello comunitario, ove ciò sia compatibile con la vigente normativa; c) alla delegabilità dell'esercizio di funzioni di programmazione, essenzialmente urbanistica. 8- Il Comune può subordinare la delega a condizioni e prescrizioni al cui rispetto la Comunità Montana, che accetti,rimane vincolata. 9- Il conferimento della delega alla Comunità non deve essere motivata se non in punto della convenienza economico-funzionale della scelta. 10- I regolamenti non compresi tra quelli del primo comma sono approvati con la procedura stabilita dalla legge da cui derivano o, in mancanza, secondo le norme sulla generalità delle deliberazioni, fermo quanto stabilito dal terzo e quarto comma del presente articolo. |