Comuni Italiani Art. 16 - Forma di Gestione. Statuto Comunale di Pecco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pecchesi

Statuto Comune di Pecco

Capo IV - Servizi
Art. 16 - Forma di Gestione
1- La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

2- Il Comune provvede alla gestione singola dei servizi:
a) in economia, ai sensi lett. a)comma 3 art. 22 Legge 142/1990;
b) In concessione a terzi, ai sensi lett. b) art.22 legge 142/90;

3- Il Comune provvede alla gestione associata dei servizi mediante :
a) delega alla Comunità Montana di appartenenza;
b) le convenzioni, ai sensi art. 24 Legge 142/90;
c) i consorzi, ai sensi art. 25 Legge 142/90;

4- Il Comune può altresì concorrere a costituire il capitale pubblico nelle società per azioni di cui alla lett. e) art. 22 Legge 142/1990, in partecipazione con altri Enti pubblici territoriali.

5- Le convenzioni, gli atti di delega alla Comunità Montana, di adesione ai consorzi e quelli di partecipazione alle società per azioni sono deliberati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Criteri per la Gestione dei Servizi
Art. 15 - Commissioni di Gare e Concorsi
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