Comuni Italiani Art. 10 - Sindaco. Statuto Comunale di Pecco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pecchesi

Statuto Comune di Pecco

Capo II - Organi Elettivi
Art. 10 - Sindaco
1- Il Sindaco, capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo, esercita le competenze stabilite dagli articoli 27,36,e 38 legge 8 Giugno 1990, n°142, oltre a quelle riservate da specifiche altre leggi.

2- Nella lista dei candidati che accompagna il documento programmatico di cui all'art. 34 legge 8 giugno 1990, n° 142 viene indicato anche l' Assessore che, come vice, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento.

3- In assenza di delega o nel caso di impedimento del Vicesindaco le funzioni, sempre in caso di assenza o impedimento del Sindaco, sono svolte dall'altro Assessore.

4- Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l'esercizio di funzioni riferite a materie organiche.

5- Il Sindaco, o l'Assessore nell'ambito della delega conferita, nell'esercizio dell'attività di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti, può chiedere al Segretario Comunale o ai dipendenti rendiconto sulle cause cha abbiano ritardato o impedito l'attuazione dei programmi o l'esecuzione delle deliberazioni, anche al fine di poterne adeguare i contenuti dei quali sia dimostrata l'obiettiva difficoltà di esecuzione o fornire direttive per l'attuazione.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Segretario Comunale
Art. 9 - Giunta Comunale
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